Descrizione – Dal 5 novembre 2004 tutti i cani devono essere identificati tramite l’applicazione di un piccolo microchip. Il microchip è una piccolissima capsula contenente un codice magnetico di 15 cifre. Viene applicata dal Veterinario con una semplice ed innocua iniezione sottocutanea nel lato sinistro del collo dell’animale.
- Non dà alcun problema sanitario, non emette alcuna radiazione dannosa; nel momento in cui si avvicina al collo del cane l’apposito lettore il microchip consente la lettura del codice identificativo.
- Il microchip può essere applicato dal Veterinario dell’ASL oppure da un libero professionista autorizzato.
Tutti i cani nati in Piemonte devono essere identificati entro i 60 giorni e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo. Chi acquisisce un cane non identificato (p. es. da altre Regioni) deve iscriverlo all’anagrafe canina mediante l’applicazione del microchip entro 15 giorni.
Contents
Che documenti servono per mettere il microchip al cane?
Documenti da presentare –
Documento di identità del proprietario; Codice fiscale del proprietario; Delega, qualora l’accompagnatore non sia il proprietario. Pagamento con bollettino di conto corrente postale (per le moladlità si vedano le singole sedi)
Cosa fare in caso di morte del cane con microchip?
Che cosa si deve fare La morte del proprio cane deve essere segnalata all’ASL di registrazione del cane. Il programma chiede il numero di microchip e il codice fiscale del proprietario per poter inserire l’evento. La mancata comunicazione è sanzionata (da € 38 a € 232).
Dove si compra il microchip?
Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l’identificazione degli animali della specie canina – La procedura I microchip per l’identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:
- produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
- distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.
L’Ufficio 6 comunica l’avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati. Chi può richiederlo I produttori e i distributori di microchip Cosa serve per richiederlo Istanza di registrazione conforme all’Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:
- una copia dell’iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
- le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).
Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario – un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita. Moduli
- Domanda distributori ( formato docx )
- Domanda produttori ( formato docx )
Come si presenta la richiesta
- Posta tradizionale Ufficio destinatario: Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria Indirizzo destinatario: Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
- PEC Indirizzo di PEC: [email protected] Oggetto: ADA-CA-BAM Istruzioni aggiuntive: Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC
Quanto tempo ci vuole 30 giorni Quanto costa Tariffa: Il servizio è gratuito Come viene comunicato l’esito
Posta elettronica certificata
Dove viene pubblicato l’esito
Sito Istituzionale
Normativa
- Legge 14 agosto 1991, n.281
- Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
- Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- Accordo 24 gennaio 2013 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n.5/CU).
Consulta il Trovanormesalute Contatti
Nominativo: Giandomenico Di Vito Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 – 00144 Roma Telefono: 0659946244 Email: [email protected]
Ufficio responsabile del procedimento Ufficio 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria FAQ Non sono presenti FAQ Aree e siti tematici
Cani, gatti e.
Ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
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Come fare per registrare un cane?
Per iscriverlo basta recarsi all’Asl o da un veterinario accreditato con il tuo cane, il tuo documento di identità, il codice fiscale e i documenti che comprovano la proprietà del cane.
Dove si fanno i microchip?
La corsa mondiale ai chip: le industrie dei principali produttori di semiconduttori Non li vediamo, non ci pensiamo, a stento immaginiamo come sono fatti, eppure regolano la nostra vita, perlomeno quella digitale. I famosi rappresentano per certi versi lo scheletro della nostra quotidianità: li usiamo ogni giorno, dallo smartphone alla televisione, dalle automobili ai frigoriferi, passando per qualsiasi strumento elettronico ci capiti a portata di mano.
Senza contare che sono imprescindibili per interi settori, come la difesa, la sanità e i trasporti. Da qualche anno, complice soprattutto le crisi e le instabilità recenti nel contesto internazionale, si è cominciato a parlare in maniera più costante dei chip e di conseguenza delle loro componenti fondamentali: i semiconduttori (spesso chiamati microchip).
La grande attenzione rivolta verso l’industria globale che produce questi circuiti integrati è presto spiegata dall’evidente importanza strategica acquisita in questi ultimi trent’anni in cui il progresso tecnologico ha avuto una forte accelerazione.
Alla fine del 2022 la stima di Deloitte è che l’industria dei semiconduttori a livello mondiale raggiunga il valore di 600 miliardi di dollari. La crescita continuerà, con il mercato che, nel 2030, secondo le analisi di McKinsey & Company, toccherà quota 1.065 miliardi con un incremento annuale tra il 6 e l’8 per cento.
Con la digitalizzazione e l’innovazione che si espande, cresce anche la domanda che però fa sempre più fatica a essere soddisfatta. In tutto il mondo non sono così tanti i paesi e le aziende con la capacità di produrre i semiconduttori. In realtà l’intero processo di produzione è diviso in varie fasi, dalla ricerca e il design, alla fabbricazione, per arrivare al montaggio e all’utilizzo nelle diverse strumentazioni.
È quindi una catena che nel mondo globalizzato spesso viene composta da attori diversi, ognuno con la propria specializzazione. Una dinamica minata alla base prima dalla pandemia e poi dalla scatenata da Mosca, che ha costretto a ripensare le catene di approvvigionamento e di produzione. L’ambito è quindi terreno fertile e oggetto sia di accordi commerciali sia di competizione, che non di rado sfocia in attriti e scontri tra i diversi attori internazionali.
Non a caso viene usato sempre più spesso un termine esemplare: la guerra dei chip. Attualmente tra i principali produttori ci sono alcune grandi potenze mondiali ma anche soggetti sulla carta più piccoli: Taiwan, Stati Uniti, Corea del Sud, Cina, Giappone ed Europa.
Come dimostrare di essere proprietario di un cane?
Iscrizione all’anagrafe e il pedigree sono prove documentali – Come abbiamo detto precedentemente, l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione e il pedigree possono essere considerati prove documentali, la cui veridicità al momento dei fatti e in quello in cui sono esibite deve però poter essere dimostrata.
Una prova documentale più stringente può essere fornita producendo la fattura relativa all’acquisto del cane, debitamente sottoscritta dal venditore e accettata dall’acquirente, che abbia una data anteriore alla controversia e non sia superata da altra prova di contratto stipulato in un tempo successivo.
Potrà essere, poi, dirimente poter produrre un titolo in forza del quale dimostrare un motivo per cui il cane si trovi presso il terzo (un contratto di vendita con riserva di proprietà, di deposito, ecc.); un titolo cioè che, letto nell’interesse del proprietario, dimostri che questa persona aveva il cane momentaneamente, ma era tenuto a restituirlo.